x

x

Art. 38

Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [Codice civile 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione [Codice civile 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.