x

x

Art. 36

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Codice civile 12, 600] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [Codice civile 41; Codice di procedura civile 19, 75, 78, 145].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.