Art. 36
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Codice civile 12, 600] sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [Codice civile 41; Codice di procedura civile 19, 75, 78, 145].
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