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Art. 41

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [Codice civile 12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] delle obbligazioni assunte [Codice civile 33, 38, 2267, 2291, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [Codice civile 36; Codice di procedura civile 19, 75, 78].

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