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Capo III – Dell’indegnità

Art. 463

Casi d’indegnità

È escluso dalla successione come indegno [Codice civile 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; Codice penale 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [Codice penale 43, 575];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio [Codice penale 397, 579, 580];

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [Codice penale 368]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [Codice penale 372];

3-bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima;

4) chi ha indotto con dolo [Codice civile 1439] o violenza [Codice civile 1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita [Codice civile 679];

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [Codice civile 684];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso [Codice penale 491].

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Art. 463-bis

Sospensione dalla successione

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.

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Art. 464

Restituzione dei frutti

L’indegno è obbligato a restituire i frutti [Codice civile 820] che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione [Codice civile 456].

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Art. 465

Indegnità del genitore

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [Codice civile 467], i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori [Codice civile 320, 324, 327].

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Art. 466

Riabilitazione dell’indegno

Chi è incorso nell’indegnità [Codice civile 463] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento [Codice civile 587, 2699].

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

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