Art. 464
Restituzione dei frutti
L’indegno è obbligato a restituire i frutti [Codice civile 820] che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione [Codice civile 456].
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Restituzione dei frutti
L’indegno è obbligato a restituire i frutti [Codice civile 820] che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione [Codice civile 456].