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Art. 466

Riabilitazione dell’indegno

Chi è incorso nell’indegnità [Codice civile 463] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento [Codice civile 587, 2699].

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

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