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Art. 463

Casi d’indegnità

È escluso dalla successione come indegno [Codice civile 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; Codice penale 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [Codice penale 43, 575];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio [Codice penale 397, 579, 580];

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [Codice penale 368]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [Codice penale 372];

3-bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima;

4) chi ha indotto con dolo [Codice civile 1439] o violenza [Codice civile 1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita [Codice civile 679];

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [Codice civile 684];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso [Codice penale 491].

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