x

x

Capo IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 757

Diritto dell’erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [Codice civile 2646, 2825].

Leggi il commento ->
Art. 758

Garanzia tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia [Codice civile 797] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [Codice civile 760, 1483; Codice di procedura civile 22, n. 1].

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa [Codice civile 1487].

Leggi il commento ->
Art. 759

Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione [Codice civile 1483], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

Leggi il commento ->
Art. 760

Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia [Codice civile 758] per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [Codice civile 727, 1267], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [Codice civile 1864] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Leggi il commento ->