Art. 760
Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia [Codice civile 758] per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [Codice civile 727, 1267], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [Codice civile 1864] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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