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Art. 760

Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia [Codice civile 758] per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [Codice civile 727, 1267], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [Codice civile 1864] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

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