Art. 759
Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione [Codice civile 1483], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.
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