Art. 758
Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia [Codice civile 797] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [Codice civile 760, 1483; Codice di procedura civile 22, n. 1].
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa [Codice civile 1487].
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