x

x

Capo IV – Della rappresentazione

Art. 467

Nozione

La rappresentazione [Codice civile 70, 465, 564, 740] fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato [Codice civile 552, 649, 674, 675, 687].

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto [Codice civile 688] per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Leggi il commento ->
Art. 468

 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [Codice civile 75] , a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [Codice civile 740].

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità [Codice civile 519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [Codice civile 463, 479] di succedere rispetto a questa [Codice civile 462].

Leggi il commento ->
Art. 469

Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito [Codice civile 572], siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe [Codice civile 731].

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [Codice civile 726].

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Leggi il commento ->