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Art. 469

Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito [Codice civile 572], siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe [Codice civile 731].

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [Codice civile 726].

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

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