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Art. 468

 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [Codice civile 75] , a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [Codice civile 740].

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità [Codice civile 519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [Codice civile 463, 479] di succedere rispetto a questa [Codice civile 462].

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