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Art. 467

Nozione

La rappresentazione [Codice civile 70, 465, 564, 740] fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato [Codice civile 552, 649, 674, 675, 687].

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto [Codice civile 688] per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

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