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Capo V – Dell’esercizio delle servitù

Art. 1063

Norme regolatrici

L’estensione e l’esercizio delle servitù [Codice civile 1032] sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

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Art. 1064

Estensione del diritto di servitù

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso [Codice civile 841, 842], il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso [Codice civile 843].

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Art. 1065

Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso [Codice civile 1075, 1076]. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente [Codice civile 1067, 1069].

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Art. 1066

Possesso delle servitù

Nelle questioni di possesso delle servitù [Codice civile 1140] si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

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Art. 1067

Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [Codice civile 1065, 1069].

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [Codice civile 1068].

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Art. 1068

Trasferimento della servitù in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente [Codice civile 1350, n. 4, 2643, n. 4].

L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole [Codice civile 1067] al proprietario del fondo dominante.

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Art. 1069

Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente [Codice civile 843, 1064, 1065, 1067].

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [Codice civile 1030].

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi [Codice civile 1070].

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Art. 1070

Abbandono del fondo servente

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù [Codice civile 1030, 1069], può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [Codice civile 1104, 1350, n. 5, 2643, n. 5].

Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

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Art. 1071

Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

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