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Art. 1069

Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente [Codice civile 843, 1064, 1065, 1067].

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [Codice civile 1030].

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi [Codice civile 1070].

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