Art. 1070
Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù [Codice civile 1030, 1069], può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [Codice civile 1104, 1350, n. 5, 2643, n. 5].
Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
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