x

x

Art. 1070

Abbandono del fondo servente

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù [Codice civile 1030, 1069], può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [Codice civile 1104, 1350, n. 5, 2643, n. 5].

Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.