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Art. 1067

Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [Codice civile 1065, 1069].

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [Codice civile 1068].

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