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Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Art. 512

Oggetto della separazione

La separazione [Codice civile 515] dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata [Codice civile 514], a preferenza dei creditori dell’erede [Codice civile 490].

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

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Art. 513

Separazione contro i legatari di specie

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [Codice civile 649, 654, 756].

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Art. 514

Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione [Codice civile 512] hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 54].

Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [Codice civile 2741, 2772].

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Art. 515

Cessazione della separazione

L’erede può impedire o far cessare la separazione [Codice civile 512] pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [Codice di procedura civile 750] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [Codice civile 1179; Codice di procedura civile 119].

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Art. 516

Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione [Codice civile 517, 518] deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione [Codice civile 456, 2964; Codice di procedura civile 749].

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Art. 517

Separazione riguardo ai mobili

Il diritto alla separazione [Codice civile 516] riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario [Codice di procedura civile 769], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione [Codice civile 518] comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

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Art. 518

Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca [Codice civile 2810], il diritto alla separazione [Codice civile 516, 517] si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [Codice civile 2827, 2838], indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [Codice civile 2839].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [Codice civile 2852] e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [Codice civile 2808].

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