x

x

Art. 516

Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione [Codice civile 517, 518] deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione [Codice civile 456, 2964; Codice di procedura civile 749].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.