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Art. 517

Separazione riguardo ai mobili

Il diritto alla separazione [Codice civile 516] riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario [Codice di procedura civile 769], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione [Codice civile 518] comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

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