Art. 518
Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca [Codice civile 2810], il diritto alla separazione [Codice civile 516, 517] si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [Codice civile 2827, 2838], indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [Codice civile 2839].
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [Codice civile 2852] e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [Codice civile 2808].