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Capo VIII – Dell’eredità giacente

Art. 528

Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [Codice civile 2830; Codice di procedura civile 781].

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Art. 529

Obblighi del curatore

Il curatore [Codice civile 486, 644] è tenuto a procedere all’inventario [Codice di procedura civile 769] dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 251] designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [Codice civile 531; Codice di procedura civile 263, 782, 783].

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Art. 530

Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 782].

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [Codice civile 2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 134].

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Art. 531

Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa [Codice civile 491, 1176; Codice di procedura civile 263].

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Art. 532

Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata [Codice civile 470, 586].

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