Art. 528
Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [Codice civile 2830; Codice di procedura civile 781].
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