Art. 529
Obblighi del curatore
Il curatore [Codice civile 486, 644] è tenuto a procedere all’inventario [Codice di procedura civile 769] dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 251] designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [Codice civile 531; Codice di procedura civile 263, 782, 783].
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