Art. 530
Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 782].
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [Codice civile 2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 134].
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