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Art. 530

Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 782].

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [Codice civile 2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 134].

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