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Capo X – Della simulazione

Art. 1414

Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [Codice civile 1415].

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma [Codice civile 1424].

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario [Codice civile 1324, 1334].

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Art. 1415

Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti [Codice civile 1414], né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede [Codice civile 1147, 1153, 1445] hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [Codice civile 2652, n. 4].

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti [Codice civile 164, 1372].

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Art. 1416

Rapporti con i creditori

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato [Codice civile 2910; Codice di procedura civile 483].

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

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Art. 1417

Prova della simulazione

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato [Codice civile 1343], anche se è proposta dalle parti [Codice civile 164, 2721].

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