Art. 1415
Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti [Codice civile 1414], né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede [Codice civile 1147, 1153, 1445] hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [Codice civile 2652, n. 4].
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti [Codice civile 164, 1372].
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