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Art. 1414

Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [Codice civile 1415].

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma [Codice civile 1424].

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario [Codice civile 1324, 1334].

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