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Art. 1417

Prova della simulazione

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato [Codice civile 1343], anche se è proposta dalle parti [Codice civile 164, 2721].

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