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Capo XIII – Della rescissione del contratto

Art. 1447

Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [Codice civile 2045; Codice penale 54], può essere rescisso [Codice civile 1462] sulla domanda della parte che si è obbligata [Codice civile 1757, 2652, n. 1].

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

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Art. 1448

Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare [Codice civile 1449, 1450, 1462] la rescissione del contratto [Codice civile 1970, 2922].

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori [Codice civile 1469, 1472, 1933].

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [Codice civile 763, 764, 767].

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Art. 1449

Prescrizione

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto [Codice civile 1447, 1448]; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta [Codice civile 1442].

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Art. 1450

Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità [Codice civile 767, 1432, 1448, 1453, 1467, 1468].

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Art. 1451

Inammissibilità della convalida

Il contratto rescindibile non può essere convalidato [Codice civile 1444, 1449].

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Art. 1452

Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [Codice civile 1445, 1458, 1757], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [Codice civile 2652, n. 1, 2690, n. 1].

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