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Art. 1452

Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [Codice civile 1445, 1458, 1757], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [Codice civile 2652, n. 1, 2690, n. 1].

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