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Art. 1447

Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [Codice civile 2045; Codice penale 54], può essere rescisso [Codice civile 1462] sulla domanda della parte che si è obbligata [Codice civile 1757, 2652, n. 1].

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

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