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Art. 1448

Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare [Codice civile 1449, 1450, 1462] la rescissione del contratto [Codice civile 1970, 2922].

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori [Codice civile 1469, 1472, 1933].

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [Codice civile 763, 764, 767].

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