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Capo XV – Del mutuo

Art. 1813

Nozione

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità [Codice civile 1782, 2766].

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Art. 1814

Trasferimento della proprietà

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [Codice civile 1782].

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Art. 1815

Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [Codice civile 1282, 1820]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari [Codice penale 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [Codice civile 1339, 1419; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 185].

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Art. 1816

 Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario [Codice civile 1184, 1817].

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Art. 1817

Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1183, 1816].

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

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Art. 1818

Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire [Codice civile 1256].

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Art. 1819

Restituzione rateale

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero [Codice civile 1186, 1453, 1455, 1804, 1820].

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Art. 1820

Mancato pagamento degli interessi

Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi [Codice civile 1815], il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453, 1819].

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Art. 1821

Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa [Codice civile 1494].

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario [Codice civile 1812].

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Art. 1822

Promessa di mutuo

Chi ha promesso di dare a mutuo [Codice civile 1351, 1813] può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie [Codice civile 1186, 1461].

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