Art. 1817
Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1183, 1816].
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
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