Art. 1815
Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [Codice civile 1282, 1820]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [Codice penale 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [Codice civile 1339, 1419; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 185].
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