Art. 1822
Promessa di mutuo
Chi ha promesso di dare a mutuo [Codice civile 1351, 1813] può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie [Codice civile 1186, 1461].
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