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Capo I – Della sospensione del processo

Art. 623

Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [Codice di procedura civile 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [Codice di procedura civile 351, 373, 401, 407, 624, 668, 830] l’esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484].

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Art. 624

Sospensione per opposizione all’esecuzione

Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484], concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [Codice di procedura civile 119, 625; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618.

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Art. 624-bis

Sospensione su istanza delle parti

Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

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Art. 625

Procedimento

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 487], sentite le parti [Codice di procedura civile 485].

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza.

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Art. 626

Effetti della sospensione

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484].

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Art. 627

Riassunzione

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] fissato dal giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 625, 630] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [Codice di procedura civile 324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

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Art. 628

Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento

L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.

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