x

x

Art. 623

Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [Codice di procedura civile 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [Codice di procedura civile 351, 373, 401, 407, 624, 668, 830] l’esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.