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Art. 627

Riassunzione

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] fissato dal giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 625, 630] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [Codice di procedura civile 324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

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