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Art. 625

Procedimento

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] provvede con ordinanza [Codice di procedura civile 487], sentite le parti [Codice di procedura civile 485].

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza.

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