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Capo I – Delle parti

Art. 75

Capacità processuale

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere [Codice civile 3, 14, 397, 2580; Codice di procedura civile 286, 303, 716].

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite [Codice di procedura civile 78] o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità [Codice civile 52, 273, 320, 374, 394, 402, 409, 414, 424; Codice di procedura civile 81, 86, 163, 182, 299].

Le persone giuridiche [Codice civile 11] stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto [Codice civile 6, 2278].

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile [Codice civile 41; Codice di procedura civile 94].

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Art. 76

Famiglia reale

[Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della real Casa.]

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Art. 77

Rappresentanza del procuratore e dell’institore

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

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Art. 78

Curatore speciale

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza [Codice civile 14, 356, 486, 1387, 2845; Codice di procedura civile 75, 762, 780].

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante [Codice civile 320, 360, 1394, 1471, n. 3; Codice di procedura civile 80].

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Art. 79

Istanza di nomina del curatore speciale

La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [Codice di procedura civile 100].

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Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

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Art. 81

Sostituzione processuale

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge [Codice di procedura civile 111], nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

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