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Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

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