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Art. 78

Curatore speciale

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza [Codice civile 14, 356, 486, 1387, 2845; Codice di procedura civile 75, 762, 780].

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante [Codice civile 320, 360, 1394, 1471, n. 3; Codice di procedura civile 80].

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