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Art. 75

Capacità processuale

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere [Codice civile 3, 14, 397, 2580; Codice di procedura civile 286, 303, 716].

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite [Codice di procedura civile 78] o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità [Codice civile 52, 273, 320, 374, 394, 402, 409, 414, 424; Codice di procedura civile 81, 86, 163, 182, 299].

Le persone giuridiche [Codice civile 11] stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto [Codice civile 6, 2278].

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile [Codice civile 41; Codice di procedura civile 94].

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