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Capo II – Dei difensori

Art. 82

Patrocinio

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [Codice di procedura civile 125, 165, 166, 170, 638].

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [Codice di procedura civile 86, 707], davanti [al pretore,] al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

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Art. 83

Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale [Codice di procedura civile 365, 579], e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [Codice civile 2699, 2703].

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [Codice di procedura civile 163], del ricorso [Codice di procedura civile 366, n. 5], del controricorso [Codice di procedura civile 370], della comparsa di risposta [Codice di procedura civile 167] o d’intervento [Codice di procedura civile 267], del precetto [Codice di procedura civile 480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione [Codice di procedura civile 499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

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Art. 84

Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [Codice di procedura civile 221, 233, 234, 236, 286].

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [Codice civile 2731; Codice di procedura civile 306, 319, 390, 391, 436, 455].

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Art. 85

Revoca e rinuncia alla procura

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [Codice di procedura civile 301].

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Art. 86

Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

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Art. 87

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice [Codice di procedura civile 201].

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