Art. 84
Poteri del difensore
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [Codice di procedura civile 221, 233, 234, 236, 286].
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [Codice civile 2731; Codice di procedura civile 306, 319, 390, 391, 436, 455].
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