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Art. 83

Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale [Codice di procedura civile 365, 579], e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [Codice civile 2699, 2703].

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [Codice di procedura civile 163], del ricorso [Codice di procedura civile 366, n. 5], del controricorso [Codice di procedura civile 370], della comparsa di risposta [Codice di procedura civile 167] o d’intervento [Codice di procedura civile 267], del precetto [Codice di procedura civile 480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione [Codice di procedura civile 499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

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